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Maltrattamenti in famiglia e violenze. Se vi maltratta anche con insulti e vi picchia. Ecco cosa gli succede con il codice rosso

Lo scorso 17 luglio 2019 la legge sul c.d. Codice Rosso ha ottenuto il via libera al Senato.

La legge dispone le misure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere innovando e modificando la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, corredandola di inasprimenti di sanzione.

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”,che è entrata in vigore lo scorso 9 agosto.

Vediamo di seguito le innovazioni più importanti stabilite dalla legge.

Quale è la procedura del codice rosso?

Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Infatti per tali tipologie di reato:

– la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;

– il Pubblico Ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;

– gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Quali sono le Misure cautelari e di prevenzione?

E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico.

Le pene vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall’autorità giudiziaria.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

La legge inoltre stabilisce l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria “in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere”.

Quali sono i nuovi reati introdotti dal codice rosso?

Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati:

– il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000,00 a 15.000,00 euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.

– il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;

– il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Quali sono le sansioni previste dal codice rosso?

Si inaspriscono le sanzioni già previste dal codice penale:

– il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;

– lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;

– la violenza sessuale passa da sei a dodici anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte de un minimo di dodici fino a un massimo di ventiquattro anni di reclusione.

– la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di quattordici, prima era punita col minimo di sei e il massimo di dodici.

Vengono previsti percorsi recupero per ottenere la sospensione della pena.

Infatti è stabilito che in caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena viene subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali. Il costo dei percorsi di recupero, in mancanza di una convenzione dell’ente con lo stato, è a carico del condannato.

Quali sono le aggravanti previste dal codice rosso?

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.

Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di quattordici anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.

Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

Le Prime applicazioni (fallite) della legge anche per assenza di rispetto dei protocolli da parte della donna

Emblematica è la vicenda di Adriana Signorelli, la donna trovata morta accoltellata nella notte tra sabato e domenica scorsi nella sua abitazione a Milano. Tre giorni prima di morire, la donna aveva denunciato l’ennesima aggressione da parte del marito, ora fermato per omicidio, attivando la procedura prevista dal Codice rosso.

La donna era stata sentita dalla Polizia giudiziaria, che le aveva consigliato sia di cambiare casa che di evitare riavvicinamenti con il violento. Lei aveva assicurato che sarebbe andata a vivere dalla figlia per qualche giorno, ma non ha poi mantenuto la promessa. In realtà la donna non aveva mai smesso di frequentarlo anche se sporadicamente probabilmente cedendo a quelle che i tecnici chiamano “false riappacificazioni” del violento. Nemmeno il tempo di emettere la misura cautelare né il braccialetto elettronico per i fatti pregressi, per l’immediatezza dei fatti. Per l’uomo nessun provvedimento nonostante meno di un anno fa avesse tentato di dare fuoco alla porta dell’appartamento di lei e di sfregiarla rovesciandole addosso una tanica di benzina e candeggina. Nemmeno un aggravio della misura dell’obbligo di firma disposta mesi fa per una condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti del figlio. Nonostante l’attivazione del Codice rosso, così, la donna non è riuscita a salvarsi.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni del capo della Procura Francesco Greco, «quel che si poteva fare è stato fatto», ed è «illusorio» pensare che «si possano risolvere vicende come queste solo con la galera» poiché «ci sono casi in cui si è impotenti rispetto alla pazzia umana». E poi, certamente, il «codice rosso», ha aggiunto, è uno strumento «utile», ma «il problema è come gestirlo». Il PM Greco si riferisce alla progressione di denunce — una trentina al giorno, a Milano, più di una ogni ora contando il giorno e la notte —, alla crescita spaventosa di pestaggi, agguati, vendette: e allora il rischio, concreto, è di «non riuscire a estrapolare i casi più gravi» anche perché «tutti quanti i casi per legge devono essere trattati con urgenza».(https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19_settembre_02/codicerosso-anti-femminicidio-greco-legge-giusta-ma-siamo-sommersi-denunce-19f0bf96-cdb9-11e9-96e3-dc980870dcea.shtml)

Come uscire dalla violenza domestica? VADEMECUM SU COME RICONOSCERE IL VIOLENTO  

Il violento pone in essere alcuni atteggiamenti ovvero:

  • controlla i movimenti, i progetti e le attività della vittima generando isolamento sociale. La vittima così prende le distanze dal mondo, diventa più introversa e inizia a non amare più il contatto con gli altri;
  • per generare la paura, spesso distrugge cose e oggetti ai quali la vittima tiene particolarmente e se ci sono animali in casa prenderà di mira anche loro;
  • in situazioni sociali, come nei locali pubblici o in ambienti all’aperto frequentati da altre persone, l’abusante cerca in tutti i modi di umiliare pubblicamente la vittima. Una delle frasi che gli viene facile pronunciare in tali ambiti e che è stata spesso riferita dalle vittime è “Sei un/a pazzo/a”.;
  • spesso accompagna alle violenze fisiche minacce verbali, parole che hanno un forte senso dispregiativo finalizzate a far sentire la vittima “invisibile” e che portano a ridurre l’autostima. Frasi tipiche possono essere: “Sei una stupido/a”, oppure “Non capisci niente”, “Non sei intelligente” oppure “Non fai mai niente che possa andare bene!”;
  • teme l’autonomia della vittima. Di fronte ai comportamenti che manifestano il desiderio di autonomia del/la partner, ricorre a stratagemmi psicologici finalizzati ad annullare le sue volontà ad esempio creando dei contrasti con i colleghi e impedendo la socializzazione;
  • rinforza nella vittima comportamenti servili ripetendole che lui/lei è la persona che comanda nel nucleo e che per questo deve essere sempre rispettato/a;
  • l’abusante usa i figli per raggiungere i suoi scopi minacciando di portarli via qualora la vittima manifestasse la volontà di lasciare la casa;
  • se durante una lite la vittima rimane ferita e tenta di mettere l’abusante di fronte all’evidenza delle violenze inflitte egli tende a negare i fatti di violenza;
  • di fronte ai tentativi della vittima di voler parlare con altri dei fatti che accadono fra le mura domestiche l’aggressore le dice che sta esagerando e minimizza l’accaduto affermando che “si trattava solo di una banale lite” e che “simili liti sono normali in ogni rapporto di coppia”.

La psicologia alla base della relazione violenta

 

…E POI…

In caso di violenza domestica è importante rompere l’isolamento e trovare il coraggio di parlare con tecnici competenti, Avvocati, psicologi, di ciò che avviene fra le mura domestiche. Ci si deve rivolgere alle Forze dell’Ordine oppure si può individuare una persona vicina con la quale si ha confidenza.

Nella fase critica è importante individuare testimoni, se ci sono dei referti in casa vanno portati dove ci si reca per sporgere denuncia.

E’ estremamente importante parlare con personale qualificato e rivolgersi prontamente ad un legale per la pronta soluzione della vicenda.

Il nostro Studio è altamente qualificato per la risoluzione dei casi di violenza e mette a disposizione dei propri clienti gruppi di sostegno sia per le donne abusate che per gli uomini abusanti (https://studiodonneonlus.com) #PerTeUomo.

Contattaci per maggiori informazioni.

A cura dell’Avv. Missiaggia e Avv. Rosalia Cancellara

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