Archive for Agosto, 2021

SEZIONI UNITE REATO COMPLESSO L’OMICIDIO DELLO STALKER

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Quando lo stalker uccide la vittima, si configura un concorso di reati ovvero trattasi di un reato complesso?

Il reato di atti persecutori, meglio conosciuto come stalking e disciplinato dall’art. 612-bis del nostro codice penale, punisce chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno cagionandogli un perdurante e grave stato di ansia o di paura, causando altresì nello stesso un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Tale reato, secondo la legge, si configura altresì quando la vittima viene costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ciò posto, per rispondere al quesito suesposto è necessario chiarire cosa si intente per reato complesso e per concorso di reati.

COSA SI INTENDE PER REATO COMPLESSO?

Un reato è complesso quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo crimine, fatti che costituirebbero unilateralmente un reato.

A titolo esemplificativo la rapina è un reato complesso perché è composta dagli elementi tipici del delitto di furto e della violenza privata o dalla minaccia.

 

COSA È UN CONCORSO DI REATI?

Il concorso di reati, invece, si configura è quando una persona commette più fatti criminosi, con più condotte oppure con un’unica azione.

In altre parole, l’istituto del concorso di reati presuppone che siano state commesse più condotte criminose.

IL CASO

 

Una donna veniva uccisa da una sua collega, facendola precipitare dalle scale successivamente ad un litigio.

La donna, prima del decesso, aveva subito ripetute condotte persecutorie da parte dell’imputata nel corso del rapporto lavorativo. In particolare l’imputata la offendeva in più occasioni, appellandola con epiteti ingiuriosi alla presenza di più persone, ricercando il contatto fisico violento con la stessa, con finalità vessatoria e minacciosa e lasciandole messaggi offensivi e minacciosi: il luogo di lavoro era divenuto insopportabile per la vittima.

La Corte d’Assise d’Appello di Roma, affermava la responsabilità dell’imputata per i reati di omicidio doloso aggravato e atti persecutori e riconoscendo il vincolo della continuazione tra le due fattispecie, stabiliva l’aumento di pena per il concorso di reati.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale e la difesa dell’imputata.

 

IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

Sul punto, un primo orientamento afferma il principio secondo cui il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato.

Un diverso orientamento, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio aggravato ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie poste in essere  in precedenza dall’agente ai danni della medesima persona offesa.

 

COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE?

 

La corte di cassazione rimette alle Sezioni unite la soluzione del seguente quesito: in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., sussiste un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa ?” (Cass. Pen. sez. V, 01/03/2021, n.14916)

 

Siamo quindi in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

 

Sul punto: https://studiodonne.it/2020/02/05/i-limiti-del-divieto-di-avvicinamento-per-stalking/