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VIOLENZA SESSUALE: IL REATO SI CONFIGURA ANCHE SENZA CONTATTO FISICO

Avv. Missiaggia “Sentenza importante che tutela le vittime”

Decisione storica della Corte di cassazione che il 12 febbraio 2025, con la sentenza n. 5688 ha confermato la condanna di un uomo accusato di violenza sessuale per aver costretto una donna a realizzare un video di autoerotismo e inviarglielo. I giudici scrivono che il reato di violenza sessuale può essere configurato anche in assenza di contatto fisico tra l’agente e la vittima, purché sia compromessa la capacità di autodeterminazione di quest’ultima attraverso coercizione psicologica o manipolazione.

Un commento sulla sentenza.

Questa sentenza rafforza la protezione delle vittime di violenza sessuale, estendendo il concetto di violenza oltre il contatto fisico e includendo forme di coercizione psicologica. Ricordiamo che il reato di violenza sessuale, disciplinato dall’articolo 609-bis del Codice penale italiano, prevede la punizione di chiunque costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Ricordiamo che per atto sessuale si intende qualsiasi atto che coinvolga la sfera sessuale della vittima, anche senza contatto fisico diretto, secondo quanto stabilito dalla sentenza.

I giudici ampliano il concetto di violenza che può essere commessa anche a distanza, tramite mezzi di comunicazione elettronica come il telefono o il computer. Questo può avvenire quando la vittima è costretta a compiere atti sessuali su sé stessa o su terzi, a seguito di minacce o pressioni esercitate a distanza.

La Cassazione ha sottolineato un concetto importante: che ciò che è essenziale è la percezione della condotta abusiva da parte della vittima, che la costringe a fare ciò che altrimenti non avrebbe fatto.

Come valutare se esiste o meno il consenso?

Innanzitutto, non è necessario che la vittima manifesti dissenso attivo. La mera mancanza di consenso è sufficiente per integrare il reato. Se manca il consenso allora la libertà sessuale è lesa, la vittima deve essere privata della capacità di autodeterminarsi nella sfera sessuale. Questo, secondo la suddetta recente sentenza, può accadere anche senza contatto fisico diretto, ad esempio attraverso la costrizione a realizzare video di autoerotismo.

Come promuovere la cultura del consenso sessuale?

La promozione del consenso sessuale è fondamentale per garantire la libertà sessuale e prevenire violenze sessuali.

Vi deve essere un accordo tra due o più persone per intraprendere attività sessuali, senza pressioni o coercizioni e ciò garantisce che ogni persona sia pienamente consapevole e d’accordo con le attività sessuali. Consiglio sempre ai giovani con cui mi confronto anche nelle scuole di utilizzare parole esplicite come “sì” o “no” per comunicare il proprio consenso o rifiuto. Chiedere al partner se è d’accordo con ciò che si intende fare, assicurando un dialogo aperto e continuo e assicurarsi che si senta a proprio agio e che desideri continuare. È importante ricordare che il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento!

A che punto è il progetto di educazione affettiva nelle scuole?

L’educazione affettiva non è ancora integrata nei programmi scolastici ufficiali, sebbene ci siano sforzi per introdurre queste tematiche. Io stessa sono promotrice di queste iniziative e ho partecipato a molti incontri con gli studenti delle scuole medie e del liceo sul tema del consenso e dell’educazione all’affettività. Alcune scuole hanno infatti adottato approcci innovativi che si concentrano sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva, dell’empatia e sulla gestione delle emozioni, contribuendo a creare un ambiente scolastico più inclusivo e rispettoso.

 

 

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